Le procedure di allerta e gli indicatori della crisi
Come anticipato nella prima pillola, il sistema di allerta e prevenzione costituisce l’elemento centrale del nuovo Codice.
La disciplina in questione si snoda in due fasi essenziali:
- la fase di allerta in senso stretto, disciplinata dagli artt. Da 12 a 18 e che il legislatore definisce “strumenti di allerta”;
- una seconda fase più propriamente procedimentale disciplinata dagli artt. 19 – 23, definito come “il procedimento di composizione assistita della crisi”
Nel nuovo sistema l’imprenditore (e i soggetti obbligati alle segnalazioni) dovrebbe avvertire in tempi estremamente rapidi lo stato di crisi e attivare autonomamente il procedimento di composizione assistita della crisi stessa. Ai sensi dell’art. 12, secondo comma, del Codice: “il debitore, all’esito dell’allerta o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all’OCRI”.