La liquidazione dell’attivo e il riparto
Nell’ottica di snellire l’attività del curatore e accelerare le modalità di liquidazione dell’attivo l’art. 213, dedicato al programma di liquidazione, non prevede più, come invece l’art. 104ter l.f., il contenuto analitico del programma limitandosi a precisare che questo è diviso in sezioni in cui sono indicati separatamente i criteri e le modalità di liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo.