La chiusura della liquidazione giudiziale. Il concordato nella liquidazione giudiziale

I casi di chiusura della liquidazione giudiziale sono disciplinati dall’art. 233 del Codice che, sostanzialmente, riproduce il contenuto della vecchia legge fallimentare.

Si segnala, come novità, l’art. 234 rubricato “Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura”, il quale prevede che, in caso di chiusura anticipata della procedura di liquidazione, i giudizi e i procedimenti esecutivi possano proseguire. Testualmente:

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Articolo pubblicato su Iusletter il 6 maggio 2019