Il procedimento unitario di regolazione della crisi e dell’insolvenza

Nella scorsa Pillola abbiamo visto il procedimento di allerta davanti all’OCRI e il procedimento di composizione assistita della crisi; vedremo ora in che cosa consiste il procedimento unitario di composizione della crisi e dell’insolvenza, vale a dire quel procedimento unitario che porta alla definizione della crisi stessa attraverso una delle procedure disciplinate dal Codice.

Nel procedimento, giova ricordarlo, rientrano tutti gli strumenti attraverso i quali, anche in forma preventiva, si intende fare ricorso per la regolazione della crisi o dell’insolvenza. Il procedimento è quindi prodromico alla stipulazione di un accordo di ristrutturazione, alla formulazione di una proposta di concordato preventivo o all’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale.

Lo scopo del legislatore è naturalmente quello di uniformare le regole procedurali finalizzate  all’accertamento giudiziale della crisi o dell’insolvenza ed evitare il sovrapporsi e la duplicazione delle diverse procedure, ferma la necessità di un coordinamento tra le norme “generali e quelle specifiche per ciascuna tipologia di procedura.

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Articolo pubblicato su Iusletter il 18 marzo 2019