I requisiti per l’accesso alla procedura di concordato preventivo. Le principali novità

L’art. 85 del Codice disciplina i requisiti, soggettivi ed oggettivi, per l’accesso alla procedura di concordato preventivo.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo la norma fa riferimento, innanzitutto, all’imprenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Il raccordo con l’art. 121 ci permette di dire che (i) deve trattarsi di un imprenditore commerciale, con esclusione quindi dell’imprenditore agricolo che ha invece accesso alle procedure di sovraindebitamento; (ii) sono esclusi gli imprenditori commerciali che non raggiungano determinati requisiti dimensionali (le cc.dd imprese minori).

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Articolo pubblicato su Iusletter il 27 maggio 2019