I piani di risanamento

Il Codice della crisi dedica ai piani di risanamento una specifica norma: l’art. 56 rubricato appunto “Accordi in esecuzione dei piani attestati di risanamento”. E’ questa la grande novità della Riforma atteso che, come noto, i piani di risanamento, nella legge fallimentare, non erano stati destinatari di una autonoma disciplina ma trovavano (e troveranno ancora fino al prossimo anno) la propria fonte normativa nell’ambito dell’art. 67 dedicato alla revocatoria fallimentare e, in particolare, alle esenzioni da tali azioni.

Continua a leggere

Articolo pubblicato su Iusletter il 24 giugno 2019