Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

Ai sensi dell’art. 57 del Codice della Crisi:

“1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell’articolo 44″.

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Articolo pubblicato su Iusletter il 1° luglio 2019