Le (ultime) modifiche alla disciplina del codice civile in tema di impresa

L’art. 379, rubricato “nomina degli organi di controllo” modifica l’art. 2477 c.c. ed estende l’ambito di applicazione dell’art. 2409 c.c. con l’obiettivo di favorire l’emersione anticipata della crisi.

Nella versione modificata l’art. 2477 c.c. recita testualmente:

“L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

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Articolo pubblicato su Iusletter il 23 settembre 2019