Dall’accordo di composizione della crisi alla liquidazione del patrimonio

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Lanciano, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 14-quater, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nella parte in cui non prevede che il sovraindebitato possa chiedere, in caso di mancata approvazione dei creditori, la conversione della procedura di accordo di composizione della crisi in quella di liquidazione del proprio patrimonio.

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Articolo pubblicato su Iusletter il 28 aprile 2021